11. LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO [DEMO]

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Il c.c. non prevede una disciplina organica dello scioglimento del contratto, espressione presente nel linguaggio normativo e utilizzata per richiamare tutte le vicende che determinano l’inefficacia sopravvenuta del rapporto contrattuale per ragioni diverse dall’invalidità. Quanto al dato normativo, l’art. 1372 prevede che il contratto possa essere “sciolto” per mutuo consenso o cause ammesse dalla legge; l’art. 1466 contempla lo “scioglimento” del contratto per impossibilità sopravvenuta. Mentre l’invalidità determina l’estinzione del contratto per vizi genetici (e anche da ciò l’infondatezza della categoria concettuale della nullità sopravvenuta), lo scioglimento è l’estinzione per eventi successivi e impeditivi del rapporto.

“Scioglimento” è sinonimo di “risoluzione”, espressione che però il codice utilizza per indicare tre casi specifici di scioglimento, tutti e tre dovuti a eventi sopravvenuti (inadempimento, eccessiva onerosità e impossibilità sopravvenuta). Si tratta di tre “rimedi contrattuali”. Lo scioglimento, allora, viene a configurarsi quale genere in cui rientra la specie della risoluzione, perché il primo comprende anche le ipotesi di mutuo dissenso e recesso unilaterale, previsto dalle parti o dalla legge (es. recesso iniziale nei contratti a distanza).

Difetta una disciplina organica dello scioglimento del contratto; è possibile solo tracciare distinzioni ricorrenti. E così, si distingue tra scioglimento volontario (recesso, mutuo dissenso), legale (per effetto di fatto previsto dalla legge) e giudiziale (per effetto di pronuncia del giudice). Può essere retroattivo o non retroattivo, ma quest’ultimo effetto è appannaggio dei contratti a esecuzione continuata o periodica, i cui effetti rimangono fermi relativamente alle prestazioni già eseguite (art. 1458).

Il codice civile e le leggi speciali disciplinano specificamente lo scioglimento di alcune figure contrattuali, secondo principi che si sostituiscono o si aggiungono a quelli generali. La morte di una delle parti non è specificamente disciplinata, e bisogna avere riguardo alle singole fattispecie, nonché alla disciplina dettata per talune di esse (art. 1722).