07. L’ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI [DEMO]

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Immagina che ogni obbligazione sia un viaggio intrapreso dal debitore verso il creditore, un percorso che idealmente culmina con la piena soddisfazione di quest'ultimo. Il punto d'arrivo per eccellenza di questo viaggio è l'adempimento (articolo 1176 e seguenti del Codice Civile), l'esecuzione precisa e scrupolosa di ciò che era dovuto. Non si tratta di un atto meccanico, ma di un gesto che richiede la diligenza di un buon padre di famiglia, una cura che il giudice valuta caso per caso, come un saggio navigatore che adatta la rotta alle correnti. L'adempimento, nella sua essenza, è un atto concreto, un fatto che realizza il diritto del creditore, e la volontà del debitore di adempiere, pur non essendo irrilevante, passa in secondo piano rispetto alla sua oggettiva correttezza.

L’adempimento dev’essere caratterizzato dall'esattezza della prestazione, una perfetta corrispondenza tra promesso ed eseguito, aprendo talvolta le porte a soluzioni alternative concordate, come la datio in solutum (articolo 1197 c.c.), un cambio di rotta accettato dal creditore. L'adempimento deve essere integrale (articolo 1181 c.c.), un "tutto" che il creditore ha diritto di ricevere. La legge guarda con attenzione anche a chi esegue e a chi riceve, definendo regole precise sul pagamento con cose altrui (articolo 1192 c.c.), sulla cessione di un credito in funzione solutoria (articolo 1198 c.c.), sui destinatari legittimi (articolo 1188 c.c.), sulla capacità di chi riceve (articolo 1190 c.c.) e sulla protezione di chi paga in buona fede a un creditore apparente (articolo 1189 c.c.), senza dimenticare la possibilità che un terzo si faccia carico dell'obbligazione (articolo 1180 c.c.). Infine, come ogni viaggio ha una sua geografia e una sua tabella di marcia, anche l'adempimento è regolato da norme sul luogo e sul tempo della sua esecuzione (articoli 1182 e 1183 c.c.), distinguendo tra debiti che viaggiano verso il creditore e crediti che attendono il debitore.

Ma il viaggio dell'obbligazione può incontrare degli ostacoli, come la mora del creditore (articoli 1206 e seguenti c.c.), un'inattesa chiusura del porto che impedisce al debitore di attraccare. In questi casi, la legge impone al debitore un'offerta formale (reale o per intimazione, articolo 1209 c.c.) per costituire in mora il creditore e ribaltare su di lui i rischi del mancato adempimento. Se l'ostinazione del creditore persiste, il debitore ha un'ancora di salvezza: il deposito liberatorio (articolo 1210 c.c.), un modo per sciogliere il legame obbligatorio anche senza la sua collaborazione.

Oltre all'adempimento, esistono sentieri meno battuti che conducono all'estinzione dell'obbligazione. Alcuni di questi sentieri portano comunque a una forma di soddisfazione, come la compensazione (articoli 1241 e seguenti c.c.), un ingegnoso meccanismo che permette di estinguere debiti e crediti reciproci come due vasi comunicanti che si equilibrano (legale, giudiziale o volontaria), e la confusione (articolo 1253 c.c.), un'inattesa confluenza in cui debitore e creditore diventano la stessa persona.

Altri sentieri, invece, portano all'estinzione senza un'effettiva soddisfazione dell'interesse primario del creditore. Tra questi troviamo la novazione oggettiva (articolo 1230 c.c.), un nuovo accordo che sostituisce la vecchia obbligazione con una diversa, come un cambio di destinazione del viaggio. C'è poi la remissione del debito (articoli 1236 e seguenti c.c.), un gesto di generosità del creditore che rinuncia al suo diritto, come un perdono che scioglie il vincolo. Infine, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione (articoli 1256 e seguenti c.c.), un evento inatteso e insormontabile che rende il viaggio impossibile da completare per cause non imputabili al debitore, come una tempesta che affonda la nave.